A seguito della pubblicazione di articoli aventi per titolo “BONUS ANZIANI” dal 01/07/2021 è stato previsto un rimborso tramite CAS.SA.COLF
– RIMBORSO SPESE PER COSTO ASSISTENTE FAMILIARE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE DEL DATORE DI LAVORO
È previsto il rimborso al datore di lavoro, con età anagrafica inferiore ai 67 anni, affetto da patologie certificate di non autosufficienza permanente sorte successivamente all’iscrizione della cassa, le spese documentate ed effettivamente sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori domestici alle proprie dipendenze. Il massimale è di 300,00€ al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi e decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
– RIMBORSO SPESE PER COSTO ASSISTENTE FAMILIARE IN CASO DI MATERNITA’ DELLA LAVORATRICE
È previsto il rimborso di 300,00€, per le spese documentate sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione, al datore di lavoro che stipuli un contratto di lavoro per sostituire la lavoratrice già assunta in caso di maternità.
Per istruire la domanda di rimborso è necessario fissare un appuntamento al seguente numero 800990730
In appuntamento è necessario presentare copia della documentazione necessaria per inoltrare la domanda per la richiesta del BONUS ASSISTENTE FAMILIARE o del RIMBORSO SPESE MATERNITA’.
Nel caso di richiesta di BONUS ASSISTENTE FAMILIARE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE DEL DATORE DI LAVORO è necessario richiedere il questionario che dovrà essere compilato, firmato e timbrato dal medico curante.